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Febbraio 2019 - Sulla Gazzetta Ufficiale dell/11 febbraio 2019 è stata pubblicata la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21/01/2019 n. 7 del Consiglio superiore del Lavori Pubblici recante “Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”.

 

Marzo 2018 -  E' stata pubblicata la nota n. 3187 del 21 marzo 2018 con la quale il Servizio Tecnico Centrale fornisce, agli operatori tecnici ed economici interessati ed ai destinatari dei provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione di competenza dello stesso Servizio Tecnico Centrale, le prime indicazioni per l’applicazione del nuovo D.M. 17.01.2018 ai relativi procedimenti, sull’impatto dello stesso D.M. sulle istruttorie del Servizio Tecnico Centrale e sulle attività degli operatori economici coinvolti. 

Aspetti più rilevanti delle nuove Norme:

Prelievo dei Campioni dalla struttura
   § 8.4.2. Costruzioni Esistenti – Caratterizzazione meccanica dei materiali,
     §§11.2.2 e 11.2.6 Controlli di qualità sul calcestruzzo – Carotaggi.
Il § 8.4.2 delle NTC18, in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, introduce la nuova disposizione per cui: “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o integrazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.”
Sulla base di analogo principio, §11.2.2 delle NTC18, in merito alle prove di accettazione in cantiere sul calcestruzzo, stabilisce che “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001”.

Particolari prescrizioni per il prelievo, la prova e la certificazione
Il § 11.2.5.3 delle NTC18 ribadisce che: “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.
“La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.”, diversamente pertanto il Laboratorio non accetterà i relativi campioni.

Le NTC18 dispongono, inoltre, che: “Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.”. In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che “ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

Il §11.2.4 delle NTC18 prevede altresì che: “La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.”. In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che “ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.

 

  

Febbraio 2018 - Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2018, Supplemento Ordinario n. 8, è stato pubblicato l’aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato con Decreto Ministeriale del 17.01.2018. Entreranno in vigore il 22 marzo 2018. 

Si attende adesso la pubblicazione della Circolare applicativa e delle Appendici agli Eurocodici 2018.

L’iter di aggiornamento delle NTC è partito nel 2010. Il 14 novembre 2014 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero Infrastrutture e Trasporti aveva approvato la bozza del testo revisionato delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Il 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata Stato Regioni aveva dato il proprio via libera al testo della bozza delle nuove NTC. Il parere positivo alle nuove NTC della Conferenza si accompagna ad alcuni rilievi e richieste di modifica del testo.

Il decreto delle Nuove Norme tecniche per le costruzioni, all’articolo 2, contiene anche le indicazioni sull’applicazione delle regole tecniche nella fase transitoria, a seconda dello stato di avanzamento del progetto: sono ancora applicabili le vecchie NTC del 2008, a progetti affidati e contratti firmati, solo per le opere pubbliche che si concludono entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove NTC, cioè entro 22 marzo 2023. Per le opere private le cui parti strutturali sono ancora in corso di esecuzione o per le quali, prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, è stato depositato il progetto esecutivo, si possono continuare ad applicare le vecchie Norme tecniche per le costruzioni del 2008, fino alla fine dei lavori e al collaudo statico.

Tre le novità delle NTC:

1) La semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, che saranno diverse, in alcune situazioni, rispetto a quelle per il nuovo. Si tratta di un modo per rendere gli interventi economicamente più sostenibili. I progettisti, per mettere a norma una struttura già esistente, otterranno uno “sconto” del 20% in particolare in caso di cambi di destinazione d’uso, principalmente per evitare limiti irrealizzabili per le operazioni di ristrutturazione e rendere più applicabile il sisma-bonus.

2) Gli interventi di miglioramento, cioè quelli durante i quali non si mette mano alla struttura dell’edificio. La novità consiste nel fatto che, quando si effettua la messa in sicurezza, bisogna rispettare livelli minimi, con standard che cambieranno in base alla tipologia di edificio e che saranno più elevati nelle situazioni più delicate, per le scuole.

3) I materiali utilizzati per uso strutturale e i coefficienti che determinano le caratteristiche degli elementi portanti di tutti gli edifici. Qualche novità c’è, come l’esordio dei calcestruzzi fibrorinforzati.

 

 

Settembre 2017 - Dallo scorso 9 agosto il professionista risponde penalmente del mancato controllo dei materiali impiegati nell'esecuzione di opere. (D.Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017)

E' entrato in vigore il 9 agosto 2017 il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2017, abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione.

All’articolo 20 sono stabilite le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Di seguito il quadro delle sanzioni: 

  • sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro);
  • sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);
  • altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.

Pertanto risulta indispensabile, prima dell’approvvigionamento dei vari materiali da impiegare in cantiere, verificare che il progettista abbia indicato correttamente le caratteristiche di prestazione che ciascuno di essi deve possedere e, nel caso di materiali ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011, il riferimento alla marcatura CE e alla relativa dichiarazione di prestazione.

 

Dicembre 2016 - La Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni.

L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate (Consiglio Superiore dei LL.PP, Corpo Nazionale dei VV.F. e Dipartimento per la Protezione Civile) e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.

Lo schema delle nuove norme tecniche per le costruzioni dovrà essere notificato alla Commissione Europea nell’ambito della prescritta procedura di informazione comunitaria.

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento (UE) n. 305/2011, etc.), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Dette norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (c.d. “sismabonus”), delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale.

In tal senso il Governo si è inoltre impegnato ad aprire un tavolo tecnico con Regioni ed Enti locali per la revisione del testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001, volta a favorire la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche, delle infrastrutture e degli edifici.

 

Novembre 2014Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture, nella seduta del 14/11/2014 ha approvato a maggioranza l’aggiornamento delle N.T.C. 2008 (DM 14 gennaio 2008).

Tra i due testi all’esame dell’assemblea plenaria del C.S.LL.PP. è stato approvato a sorpresa quello più innovativo che, per gli edifici esistenti, richiede un adeguamento antisismico con criteri differenti (e meno stringenti) rispetto al nuovo.
L’opportunità o meno di differenziare gli standard di sicurezza sismica tra edifici esistenti e nuove costruzioni è stata al centro di un lungo dibattito: applicare all’esistente le norme antisismiche che valgono per il nuovo avrebbe creato obblighi troppo onerosi o materialmente inapplicabili.  È stata scelta l’opzione di differenziare tali obblighi, riservando alle nuove costruzioni gli standard più elevati.
A favore del testo approvato hanno votato i Consigli nazionali degli Architetti e degli Ingegneri
Il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici dovrà ora passare in Conferenza Stato-Regioni per poi confluire in un decreto interministeriale, redatto dal Ministero delle Infrastrutture, da quello degli Interni e dal Dipartimento della Protezione civile. Poi sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

   

Giugno 2014 - CHIARIMENTI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLA NORMA EUROPEA ARMONIZZATA EN 1090-1 PER I MATERIALI E PRODOTTI IN CARPENTERIA METALLICA AD USO STRUTTURALE ED INTERAZIONE CON LA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL DM 14.01.2008

Il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito dei molteplici quesiti riguardanti l’applicabilità della norma europea armonizzata EN 1090-1 "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali", anche in relazione all’applicazione, per i prodotti in carpenteria metallica ad uso strutturale, degli obblighi previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ritiene opportuno fornire, anche sulla base di un recente parere della Prima Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (parere n. 71 del 10.12.2013), alcuni elementi di chiarimento.

 

2014 - Corte di Cassazione Civile, Sezione Seconda. Sentenza del 23/06/2014, n. 14220.

«L'appaltatore» si legge nella sentenza «risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi».

Pertanto l’appaltatore «ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte».

Per le strutture in conglomerato cementizio armato è bene che l’appaltatore si preoccupi preventivamente di accertare la buona qualità degli acciai e delle miscele di conglomerato cementizio da utilizzare, indipendentemente dalla loro successiva corretta messa in opera.

La Direzione Lavori ed il Collaudatore statico, viceversa, devono preoccuparsi di verificare che l’appaltatore abbia eseguito, secondo l’ordinaria nozione dell’arte, le opere appaltate mediante i controlli obbligatori previsti dalla normativa vigente.

 

Marzo 2014 - Si riporta il contenuto di un comunicato della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale, avente ad oggetto "Autorizzazione per l'esecuzione e certificazione di indagini in situ (Art. 59 del D.P.R. n. 380/2001)":

"Si fa seguito al comunicato già pubblicato sul sito di questo Consiglio Superiore, inerente la disciplina delle autorizzazioni per il settore della indagini e prove in sito ex Circolare n.7619/2010 per precisare quanto segue. Pur ribadendo con forza la convinzione di questa Amministrazione che il prelievo in qualità dei campioni di terreno nonché l’esecuzione in qualità delle prove in sito abbiano un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio, tuttavia l’attuale articolato quadro legislativo, in particolare dopo la recente modifica dell’art.59 del DPR n.380/2001 introdotta dalla legge n.134/2012, induce a ritenere che la strada dell’autorizzazione non sia al momento pienamente percorribile e che pertanto - nelle more di eventuali nuovi provvedimenti legislativi - le autorizzazioni per le indagini e prove in sito, rilasciate fino ad oggi secondo i criteri della Circolare n.7619/2010, non siano più da considerare cogenti. In tal senso gli incarichi di indagini e prove in sito potranno essere affidati anche in assenza delle autorizzazioni di cui sopra. Auspicando che l’attività di indagini e prove in sito mantenga comunque standard qualitativi adeguati, si raccomanda ai laboratori autorizzati per le prove sulle terre e sulle rocce di prestare la massima attenzione alla qualità dei campioni che pervengono in laboratorio, rifiutando quelli eventualmente non idonei per le prove richieste."

 

29 Novembre 2013 - Nei mesi di settembre ed ottobre 2013 hanno preso avvio le attività esecutive inerenti i progetti Sicurnet, proposti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed ammessi a finanziamento nell’agosto 2011 dall’Autorità di Gestione PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013, presso il Ministero degli Interni.

L’iniziativa è finalizzata, nelle quattro Regioni obiettivo (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) alla vigilanza sul mercato e nei cantieri sui prodotti da costruzione ad uso strutturale mediante la formazione del personale tecnico dei locali Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e degli Uffici tecnici regionali, insieme al personale della Guardia di Finanza e dei Carabinieri (Progetto SicurNet1). E’ prevista altresì la messa a disposizione di una piattaforma informatica e di una banca dati a supporto di tali attività di vigilanza (Progetto SicurNet2).
Con tale iniziativa il Consiglio Superiore dei LL.PP., proponente il progetto, e tutti i soggetti partecipanti – Ministero dell’interno, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Guardia di Finanza, Carabinieri, da un lato, Provveditorati interregionali alle OO.PP. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Uffici Tecnici Regioni, dall’altro lato - si prefiggono l’obiettivo di instaurare un sistema in grado di migliorare la sicurezza delle opere e, al tempo stesso, fronteggiare eventuali fenomeni di infiltrazioni criminali nel settore delle materie prime, consentendo, per via indiretta, un più efficiente controllo della legalità della attività economiche nel loro complesso.
Il progetto si propone di migliorare le attività di vigilanza e controllo nel settore delle costruzioni svolte da Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Regioni e Provveditorati alle OO.PP. nei territori di Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, al fine di fronteggiare efficacemente possibili fenomeni di infiltrazioni criminali consentendo un più efficace controllo del territorio e della legalità della attività economiche.

 

7 Luglio 2012 – Nella sala consiliare del Comune di Crotone si è svolto un convegno/incontro sui problemi legati al fenomeno sismico, organizzato dalla VI Commissione Consiliare permanente, dagli Ordini Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi e dai Laboratori SILPA.

         Locandina dell'evento 

 

           Intervento Ing. Pantano 

 

           Intervento Ing. Carvelli

 

 

Novembre 2010 – In riferimento alla Legge Regionale n. 7/2006 art. 22 comma 3, la Regione Calabria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 601 del 14/09/2010, ha adottato il piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per gli interventi da realizzarsi in zona sismica.

Il tariffario è suddiviso per tipologia di opere, destinazione d'uso, volumetria e, quindi, per grado di istruttoria. In particolare sono prese in considerazione le seguenti tipologie di progetti:

Tipologia A: nuove costruzioni, sopraelevazioni

Tipologia B: adeguamento sismico

Tipologia C: miglioramento sismico, riparazioni, interventi locali

Tipologia D: muri di sostegno, opere di contenimento, paratie, (nuove opere o adeguamento/miglioramento

Tipologia E: altre opere (nuove o adeguamento/miglioramento): ponti, gallerie, viadotti, opere d'arte stradali, opere geotecniche, silos, tralicci/antenne, tribune, impianti sportivi, oleodotti, gasdotti, ecc.

Il tariffario è in vigore a partire dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/2009: "Procedure per la denuncia, il deposito, e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" e successive modificazioni.

 

   Testo della Deliberazione della Giunta Regionale 14/09/2010 n. 601 con allegato TARIFFARIO

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