s i l p a

laboratori autorizzati

prove sui materiali da costruzione

 

Il laboratorio silpa è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 20 della legge 1086 del 5.11.1971 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica). Tale attività prevede l’esecuzione di prove sui materiali impiegati per la costruzione di opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica ed il rilascio della relativa certificazione.

L’art. 6 della legge 1086/71 prevede che:
a strutture ultimate, entro il termine di 60 giorni, il direttore dei lavori depositerà al Genio Civile una relazione, in duplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, esponendo:
i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all’art. 20;

...(omissis)...

Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti del Genio Civile e l’altra, con l’attestazione dell’avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore unitamente agli atti indicati nel quarto comma dell’art. 4.
...(omissis)...

La mancata produzione, tra l’altro, dei certificati delle prove sui materiali impiegati, comporta l’impossibilità della redazione del certificato di collaudo. In questo caso, l’art. 17 della legge 1086/71 prevede che:

chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo...   (omissis)...
...è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.


Le modalità di controllo dei conglomerati cementizi, delle barre di acciaio, dei laterizi e degli acciai da costruzione utilizzati nelle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica a cui debbono attenersi i costruttori ed i direttori dei lavori sono riportate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008. L’esecuzione di prove sui materiali sopra elencati possono essere richieste presso il laboratorio silpa utilizzando il modello RA (per conglomerati cementizi e barre di acciaio per c.a.) ed il modello RC (per tutte le altre prove previste dal decreto ministeriale).

Con l'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008, diventa obbligatorio per il Direttore dei lavori redigere verbali di prelievo dei campioni di conglomerato cementizio in cantiere, è necessario pertanto trasmettere tali verbali al laboratorio, congiuntamente alla "Richiesta di prove" per poter emettere il regolare "Certificato di Analisi" ai sensi della Legge 1086/71. In caso contrario non sarà possibile rilasciare il "Certificato di Analisi" ma solo un "Rapporto di prova" non valevole ai sensi della Legge 1086/71.

Si propone un modello di verbale di prelievo ed i contrassegni per i campioni prelevati in formato .pdf.

 

prove geotecniche sui terreni e sulle rocce

 

Il D.P.R. n. 246 del 21.04.93 di attuazione della Direttiva 89/106 CEE sui prodotti da costruzione, al comma 6 dell’art. 8 prescrive che l’applicazione dell’art. 20 della legge n.1086 del 5.11.1971 riguarda; altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

E’ utile ricordare che, per la progettazione di qualsiasi opera, il Decreto del 11.03.1988 del Ministero dei Lavori Pubblici (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) prevede obbligatoriamente l’esecuzione di adeguate indagini geotecniche presso laboratori qualificati.

Con Decreto Ministeriale n° 52492 del 11.10.2004, al laboratorio silpa è stata rilasciata la concessione ad eseguire prove geotecniche afferenti al settore a), secondo quanto previsto dalla Circolare n° 349/STC del 16.12.1999.

Dal 17.07.2013 è stata rilasciata concessione ad eseguire anche prove sulle rocce - settore b).

Il laboratorio silpa RILASCIA CERTIFICATI UFFICIALI relativi a prove GEOTECNICHE SUI TERRENI E SULLE ROCCE conformemente alle normative vigenti.

Le richieste di prove sui terreni dovranno essere inoltrate utilizzando solo ed esclusivamente il modello RB, mentre per le rocce sarà utilizzato il modello RR, entrambi i modelli sono stati elaborati in conformità alla circolare n. 349/STC e depositati presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 

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