Settembre 2017

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Dallo scorso 9 agosto il professionista risponde penalmente del mancato controllo dei materiali impiegati nell’esecuzione di opere. (D.Lgs. n. 106 del 16 giugno 2017)

E’ entrato in vigore il 9 agosto 2017 il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 106, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione. Tale decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2017, abroga e sostituisce il D.P.R. n. 246/1993, che costituiva l’attuazione italiana della precedente normativa europea sui prodotti da costruzione.

All’articolo 20 sono stabilite le sanzioni per le diverse tipologie di soggetti in caso di violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

Di seguito il quadro delle sanzioni

  • sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro);
  • sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro);
  • altri tre articoli completano il quadro delle sanzioni (amministrative e/o penali) a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione.

Pertanto risulta indispensabile, prima dell’approvvigionamento dei vari materiali da impiegare in cantiere, verificare che il progettista abbia indicato correttamente le caratteristiche di prestazione che ciascuno di essi deve possedere e, nel caso di materiali ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011, il riferimento alla marcatura CE e alla relativa dichiarazione di prestazione.

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